Legge Regionale
1 febbraio 2012
, n. 1
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 38
(Disposizioni transitorie e finali in tema di procedimento amministrativo e accesso agli atti)
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. È fatta salva l'applicazione della disciplina di settore in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, purché non in contrasto con i principi e i criteri direttivi posti a fondamento della presente legge di riordino.
3. Le disposizioni della Parte II non si applicano ai procedimenti e alle istanze di accesso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono fatte salve ai sensi dell'articolo 13, comma 4, le procedure relative alla partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione di cui alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione 'EXPO 2015 S.p.A.' e altre disposizioni relative all'evento EXPO), disciplinate all'articolo 1-bis, comma 2, della medesima legge.
5. Sono fatti salvi i termini per provvedere stabiliti per i procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale). La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua ulteriori procedimenti ai quali non si applica l'articolo 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia