Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo, gestione e controllo che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. In particolare:
a) coordina l'attuazione della presente legge;
b) definisce le linee strategiche della mobilità regionale attraverso il programma regionale della mobilità e dei trasporti, approva il programma dei servizi ferroviari e gli indirizzi programmatici per l'applicazione di specifiche iniziative di governo della mobilità;
c) definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino, l'affidamento dei servizi, la stipulazione dei relativi contratti, l'attività di monitoraggio e controllo e l'informazione all'utenza;
d) sviluppa e promuove forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi, finalizzate al miglioramento della quantità, accessibilità, fruibilità e qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile;
e) svolge i compiti in materia di riparto delle risorse per lo svolgimento dei servizi ai sensi dell'articolo 17;
f) promuove lo sviluppo coordinato dell'intermodalità;
g) definisce le politiche tariffarie, ivi compreso lo sviluppo dei relativi supporti tecnologici, e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integrato regionale;
h) elabora lo schema della Carta della qualità dei servizi, in cui sono previsti i diritti degli utenti e le modalità per proporre reclamo e adire le vie conciliative;
i) programma gli investimenti in relazione alle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti, gli enti locali e le agenzie per il trasporto pubblico locale, anche mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata;
j) promuove lo sviluppo delle forme complementari di mobilità di cui all'articolo 2, comma 6, e le altre forme di mobilità sostenibile;
k) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi ferroviari regionali di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), procedendo ai relativi affidamenti, in conformità alla vigente normativa nazionale e europea, e stipulando i conseguenti contratti;
l) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo relativamente alla infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, ivi compresi il controllo dell'accesso alla rete di competenza regionale e l'allocazione della relativa capacità, intesa quale somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
m) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), il procedimento di formazione e approvazione dei piani urbani della mobilità ed individua i comuni tenuti alla approvazione di tali piani;
n) detta gli indirizzi ed individua i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del d.lgs. 285/1992;
o) sviluppa il sistema informativo dei trasporti e della mobilità e il sistema regionale di informazione al pubblico sui servizi di trasporto pubblico;
p) approva il programma regionale dell'infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS - Intelligent Transport Systems);
q) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;
r) promuove e sostiene azioni volte all'integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
2. La Regione esercita inoltre le funzioni e i compiti di seguito elencati:
a) assegna ed eroga alle province, ai comuni e alle agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza;
b) svolge compiti di regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda, previo risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché sul lago d'Iseo;
c) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e relative norme regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
d) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne, le quali sono vincolanti per gli enti preposti alla gestione del demanio delle acque interne e per tutti gli altri soggetti che utilizzino tale demanio;
d bis) disciplina, tramite regolamento, il servizio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c bis), e ne esercita le funzioni di programmazione, affidamento e controllo; l’inosservanza degli obblighi previsti dal suddetto regolamento comporta l’applicazione di sanzioni interdittive nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso regolamento;(2)
e) disciplina, anche mediante regolamenti, i servizi aerei ed elicotteristici;
f) individua, in accordo con gli enti locali, le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici;
g) individua, in accordo con gli enti locali e le autorità di bacino lacuale di cui all'articolo 48, le localizzazioni ottimali per la costruzione di idroscali e idrosuperfici;
h) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 4;
i) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 5;
j) disciplina, anche mediante regolamenti, le agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 45;
k) svolge le altre funzioni amministrative previste dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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