Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 4
(Funzioni delle province)
1. Fino all'attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di seguito elencate, le province esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:
a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole;
c) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio di più comuni, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati;
d) l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b) e c), con la precisazione che, in caso di servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;
e) l'approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
f) la stipulazione dei contratti di servizio, l'erogazione dei corrispettivi e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali;
g) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), anche effettuati a chiamata;
h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l'alienazione degli autobus di linea;
i) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi e a guida vincolata che operano nel territorio di più comuni, con l'eccezione dei servizi svolti in area urbana, nonché relative agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi interurbani individuati alla lettera a), qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione sovraprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;
j) l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, degli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione che devono essere rispettati, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e i portatori di handicap, nonché l'accertamento di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all'articolo 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;
k) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative e dei servizi di mobilità, anche di soggetti privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
l) la promozione e il sostegno di interventi ed azioni volte all'integrazione tra la mobilità dolce e i servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
3. In sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22 del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, l'esercizio unitario delle funzioni di cui al comma 2è assicurato dalle agenzie per il trasporto pubblico locale.
4. Le province esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
a) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;
b) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione interprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;
c) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), assegnati sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine, ad esclusione di quelli che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune;
d) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e c).
5. Sono conferite inoltre alle province le funzioni e i compiti concernenti:
a) l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge 21/1992;
b) l'autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
c) le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
d) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e degli articoli 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949;
e) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del Codice della navigazione e degli articoli 36, 67 e 69 del d.p.r. 631/1949;
f) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
g) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;
h) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi e in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, nonché il rilascio delle relative idoneità professionali, ai sensi della normativa vigente;
i) le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.
6. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle province dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la presente legge.
7. Le province possono affidare, previo accordo, l'esercizio delle funzioni di propria competenza diverse da quelle di cui al comma 2 alle agenzie per il trasporto pubblico locale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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