Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 14
(Controllo e vigilanza)
1. La Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40 esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari; l'individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale.
3. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, gli enti competenti sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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