Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 26
(Commissioni tecniche provinciali e della Città metropolitana di Milano per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)(190)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono a costituire commissioni tecniche, così composte:(191)
a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale o dal sindaco metropolitano, che la presiede;(192)
c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia o del Comune di Milano;(194)
i) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Milano.(196)
2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h), partecipano alle sedute con funzione consultiva.
3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia o del sindaco metropolitano. Per ciascun componente effettivo è contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale o della Città metropolitana di Milano competente per materia.(197)
4. Compete alle commissioni:
a) valutare la regolarità delle domande presentate per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
b) espletare le prove di esame in conformità alla disciplina dettata dai regolamenti provinciali e della Città metropolitana(198).
NOTE:
190. La rubrica è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. qqqqqqq) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

191. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrrrrrr) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

192. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. sssssss) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

193. La lettera è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. Vedi art. 5, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. 

194. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ttttttt) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

195. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. uuuuuuu) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

196. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. vvvvvvv) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

197. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. wwwwwww) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

198. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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