Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 31
(Servizi ferroviari di competenza della Regione)
1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi ferroviari di sua competenza attraverso:
a) la progettazione del modello di orario dei servizi ferroviari, basato su una struttura cadenzata di servizi caratterizzata da frequenze e velocità che tengano conto delle infrastrutture progressivamente attivate e delle esigenze di mobilità della popolazione;
b) la definizione degli interventi infrastrutturali funzionali ai servizi ferroviari programmati e coerenti con le esigenze del territorio;
2. I servizi ferroviari di competenza della Regione vengono definiti e progettati, sentite le agenzie per il trasporto pubblico locale competenti per territorio e la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9, nel rispetto dei seguenti obiettivi:
a) implementazione dei nodi orario di interconnessione regionali attraverso una struttura gerarchica e cadenzata di servizi;
b) incremento della capacità e della velocità del sistema, anche grazie alla realizzazione dei necessari adeguamenti e potenziamenti delle infrastrutture;
c) graduale incremento delle corse, all'interno della maglia strutturata, dando priorità alle relazioni che presentano elevati indici di affollamento ed un arco di servizio limitato;
d) incremento delle relazioni regionali effettuate con servizi diretti ed aumento della velocità commerciale nei collegamenti tra i comuni capoluogo di provincia, ivi compresi quelli delle regioni limitrofe;
e) attivazione di adeguati nodi di interconnessione con i servizi ferroviari a lunga percorrenza e con gli altri servizi di trasporto pubblico locale;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia