Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 32
(Servizi di competenza di altre regioni o dello Stato)
1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b), procede mediante stipulazione di intesa con l'amministrazione interessata.
2. L'intesa di cui al comma 1è acquisita, sentite le aziende di trasporto interessate, in relazione:
a) all'offerta di servizi per la parte che si svolge nel territorio regionale;
b) all'indicazione di massima della capacità ferroviaria da utilizzare;
c) alle modalità di integrazione con gli altri servizi di interesse regionale che sono esercitati sulla medesima linea o su linee ad essa direttamente collegate, anche per garantire un'adeguata mobilità fra le regioni;
d) all'impegno che le aziende di trasporto interessate adottino sistemi tariffari coerenti con il regolamento di cui all'articolo 44;
e) alle modalità per l'adeguamento dell'offerta dei servizi in relazione allo sviluppo della domanda e degli altri servizi di interesse regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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