Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 46
(Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)(268)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l'utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell'azienda di trasporto se l'utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione.(269)
1.1. L’utente che non ha convalidato il biglietto ordinario a data fissa è tenuto a regolarizzare la sua posizione corrispondendo al personale di bordo addetto alla controlleria una somma pari a 5,00 euro, al fine di consentire il completamento del suo itinerario di viaggio. Tale somma può essere aggiornata nell’ambito del provvedimento di adeguamento tariffario approvato dai soggetti competenti.(270)
1.2. L’utente in possesso di un biglietto ordinario a data fissa che lo utilizza nel giorno di validità, per la medesima tratta e per la stessa classe, ma in fascia oraria o orario diverso da quello prescelto in fase di acquisto, senza aver effettuato il cambio dell’orario mediante le apposite procedure, è tenuto a regolarizzare la sua posizione corrispondendo al personale di bordo addetto alla controlleria una somma pari a 5,00 euro, al fine di consentire il completamento del suo itinerario di viaggio. Tale somma può essere aggiornata nell’ambito del provvedimento di adeguamento tariffario approvato dai soggetti competenti.(270)
1.3. All’utente in possesso di un biglietto ordinario emesso non a data fissa in formato digitale, che non lo convalida prima della salita sul mezzo, è applicata la sanzione di cui al comma 1.(270)
1 bis. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione di cui al comma 1 prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.(271)
1 ter. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l’obbligo di accettare i titoli integrati regionali di cui alle parti IV e VII del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico) e ai successivi atti amministrativi attuativi. Se l’azienda di trasporto regionale e locale non accetta un titolo integrato emesso da altre aziende di trasporto regionale e locale in conformità alla disciplina regionale o impone condizioni d’uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica, nei confronti della medesima azienda, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro per ciascun caso di mancata accettazione del titolo integrato e da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di imposizione di condizioni d’uso aggiuntive. Le sanzioni pecuniarie sono applicate secondo i criteri della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da soggetti a ciò espressamente incaricati dall’Ente irrogante.(272)
1 quater. Alle aziende di cui al comma 1 ter che emettono titoli integrati regionali non conformi a quanto previsto dalle parti IV e VII del r.r. 4/2014, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempimento e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione. La suddetta sospensione è disposta anche nei confronti delle aziende che impongono condizioni d’uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ter.(272)
1 quater bis. Alle aziende di cui al comma 1 ter e agli altri soggetti titolati, che non rispettano le regole di gestione, utilizzo e integrazione della piattaforma digitale di cui all’articolo 44, comma 3 bis, per la vendita e validazione dei titoli integrati regionali digitali, la Regione dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo dell’uno per cento fino ad un massimo del cinque per cento dell’importo degli introiti dei suddetti titoli venduti. La sanzione è proporzionata ai mesi di violazione, con applicazione del minimo se la violazione è contenuta nell’arco temporale di un mese, aumentata dell’uno per cento per ciascun mese aggiuntivo, fino al massimo del cinque per cento nel caso la violazione superi i quattro mesi, da applicarsi all’introito del venduto di tutto il relativo periodo di riferimento.(273)
1 quinquies. Nel caso di sanzioni irrogate ai possessori di titoli integrati emessi dalle aziende in violazione della disciplina regionale o irrogate per mancata osservanza di condizioni d’uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l’azienda che ha agito in violazione delle predette discipline regionali è tenuta a rimborsare all’utente sanzionato il costo del titolo integrato e l’importo della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.(272)
1 sexies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale adempiono a quanto previsto dall’articolo 20 del r.r. 4/2014 entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2022”. In caso di inutile decorso del termine, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempimento e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione.(272)
1 septies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, del r.r. 4/2014 e dai successivi atti amministrativi, adottano un layout delle tessere di riconoscimento conforme agli standard regionali entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024). Le medesime aziende adottano un layout del supporto dei titoli di viaggio personali ed impersonali, come individuati dal r.r. 4/2014, conforme agli standard regionali entro il termine stabilito dalla Giunta regionale. In caso di inutile decorso dei termini di cui al primo e al secondo periodo e nei casi di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3, i competenti uffici della Giunta regionale applicano, nei confronti delle medesime aziende, una sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione contestata, che tenga conto del volume complessivo di traffico, in termini di bus*km percorsi, treni*km percorsi e vetture*km percorsi, realizzato nell’anno solare, così determinata: (274)
a) euro 10.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico inferiore a 1 milione;
b) euro 50.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico tra 1 milione e 5 milioni;
c) euro 100.000,00 se l’azienda effettua un volume di traffico maggiore di 5 milioni.
1 octies. In caso di reiterazione della violazione degli obblighi di cui al comma 1 septies primo e secondo periodo nei successivi dodici mesi dall’irrogazione della sanzione, l’importo della sanzione è raddoppiato e resta confermato per i periodi successivi di dodici mesi ciascuno sino ad avvenuto adempimento.(275)
1 nonies. Il dato relativo a bus*km percorsi, treni*km percorsi e vetture*km percorsi è rilevato dagli uffici della Giunta regionale tramite il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 15, prendendo a riferimento il dato annuale più recente ivi certificato dalla medesima azienda al momento della commissione della violazione.(276)
1 nonies bis. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l’obbligo di applicare le condizioni tariffarie minime stabilite all’articolo 27 del r.r. 4/2014 e di rispettare gli obblighi stabiliti dai provvedimenti di cui all’articolo 41 del medesimo regolamento. Alle aziende che non rispettano le previsioni di cui al periodo precedente, l’Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro. La medesima sanzione si applica anche in caso di imposizioni di condizioni d’uso restrittive rispetto a quelle definite dalla disciplina regionale. Le sanzioni pecuniarie sono applicate secondo i criteri della legge 689/1981 e accertate e contestate da soggetti a ciò espressamente incaricati dall’Ente irrogante.(277)
1 decies. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 septies e 1 octies sono applicate secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).(276)
2. I beneficiari delle agevolazioni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono possedere i requisiti previsti nei provvedimenti attuativi dell’articolo 45 alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione. L’agevolazione riconosciuta a seguito della domanda e i successivi rinnovi annuali sono rilasciati secondo le modalità stabilite nei suddetti provvedimenti attuativi. Salva l’eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all’articolo 45 sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00 nel caso di accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 45.(278)
3. Salvo quanto previsto dai commi 1bis e 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da personale e/o soggetti a ciò espressamente incaricati delle aziende di trasporto nel rispetto della normativa vigente. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981, è emessa dal direttore dell'azienda di trasporto incaricato. Per le ferrovie di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 84 del d.p.r. 753/1980è il direttore dell'azienda incaricato.(279)
3 bis. Nell’ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico nonché l’ente locale competente territorialmente possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo scopo autorizzate, con le modalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.(280)
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.
5. La Carta della qualità dei servizi adottata dai gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale disciplina i diritti degli utenti, le modalità per proporre reclamo e adire le vie conciliative, nonché i casi di riduzione o esenzione dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 a favore degli utenti titolari di abbonamento che, sprovvisti del titolo di viaggio, presentino l'abbonamento in originale entro termini prestabiliti.(281)
NOTE:
268. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18 e successivamente sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
269. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18. Torna al richiamo nota
270. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. yyyyyyyyy) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
271. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. zzzzzzzzz) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
272. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
273. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaaaaaaa) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
274. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbbbbbbb) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
275. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. cccccccccc) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
276. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8. Torna al richiamo nota
277. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. dddddddddd) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
278. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. eeeeeeeeee) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
279. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18. Torna al richiamo nota
281. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ffffffffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi