Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 52
1. I proventi delle concessioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e b), sono destinati nella misura del 20 per cento ai comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, e del 70 per cento alle autorità di bacino lacuale per l’esercizio delle funzioni conferite. La percentuale rimanente è versata alla Regione ed è destinata al finanziamento degli interventi individuati nella programmazione degli interventi regionali sul demanio lacuale.(300)
1 bis. I comuni non saranno beneficiari delle risorse della programmazione di interventi di cui al comma 1, secondo periodo, fino all’adempimento con delibera di consiglio comunale, dell’obbligo di adesione alle autorità di bacino, fatti salvi i comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo.(301)
2. Al fine di monitorare l'attuazione delle funzioni conferite, le autorità di bacino lacuale trasmettono alla Regione, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione annuale sulla gestione del demanio e sull'utilizzo della quota di canoni trattenuta da tali enti e dai comuni di cui all’articolo 48, comma 2, secondo periodo, afferenti al bacino lacuale di riferimento. A tal fine, gli stessi comuni trasmettono all'autorità di bacino lacuale, entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale sulla gestione del demanio e sull'utilizzo della quota di canoni trattenuta, unitamente alla rendicontazione degli introiti percepiti e delle spese sostenute.(302)
3. La Regione disciplina, con regolamento, le modalità di calcolo, la determinazione e l'applicazione del canone per la concessione dei beni del demanio lacuale.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 si possono stabilire particolari modalità di determinazione dei canoni demaniali, relative alle concessioni da rilasciarsi agli enti che presentino progetti di valorizzazione del demanio volti a migliorarne l'uso pubblico o di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.
NOTE:
299. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. wwwwwwwwww) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

300. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. xxxxxxxxxx) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

301. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. yyyyyyyyyy) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

302. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. zzzzzzzzzz) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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