Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 64
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti)(323)è abrogata, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 92 a 121.(324)
8. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dal comma 1.
9. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(326), sono abrogate le parole ', previo parere della Consulta della mobilità e dei trasporti'.
10. L'articolo 11 della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011)(327)è abrogato.
11. La legge regionale 6 novembre 2009, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 'Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti' - Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali)(328)è abrogata.
11 bis. Alla data del 1° gennaio 2020 i commi 13 quinquies e 13 sexies dell’articolo 67 sono abrogati.(329)
NOTE:
324. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mmmmmmmmmmm) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

325. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. nnnnnnnnnnn) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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