Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 67
(Norma finanziaria)
1. Alle spese correnti derivanti dal Titolo II, dal Titolo III, Capo IV, dal Titolo IV, Capo I, e dal Titolo V si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.2.123 'Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale' e all'UPB 4.4.2.232 'Federalismo fiscale'.
2. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capo I, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.2.125 'Sistema della navigazione interna'.
3. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capi I e III, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.2.120 'Servizio Ferroviario Regionale'.
4. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capo IV, si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.2.410 'Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali' e all'UPB 3.1.2.125 'Sistema della navigazione interna'.
5. Alle spese correnti derivanti dal Titolo II e dal Titolo III si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio alle UPB 3.1.2.120 'Servizio Ferroviario Regionale', 3.1.2.125 'Sistema della navigazione interna' e 4.2.2.186 'Studi, ricerche e altri servizi'.
6. Alle spese correnti derivanti dal Titolo VI si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.2.125 'Sistema della navigazione interna'.
7. Alle spese correnti derivanti dal Titolo VII si provvede annualmente con le risorse stanziate in bilancio alle UPB 3.1.2.123 'Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale', 3.1.2.125 'Sistema della navigazione interna' e UPB 4.4.2.232 'Federalismo fiscale'.
8. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo I e Capo II, e dal Titolo V si provvede con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.3.122 'Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale'.
9. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo I, si provvede con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.3.353 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale', all'UPB 3.1.3.121 'Servizio Ferroviario Regionale' e all'UPB 3.1.3.126 'Sistema della navigazione interna'.
10. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo III, si provvede con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.3.121 'Servizio Ferroviario Regionale' e all'UPB 3.1.3.353 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale'.
11. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo IV, si provvede con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.3.350 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale' e all'UPB 3.1.3.398 'Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti'.
12. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo VI si provvede con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.3.126 'Sistema della navigazione interna' e all'UPB 3.1.3.343 'La riqualificazione e lo sviluppo urbano'.
13. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo VII si provvede con le risorse stanziate in bilancio all'UPB 3.1.3.122 'Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale'.
13 bis. Le risorse regionali e statali a copertura degli oneri sostenuti dal 2014 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 sono erogate esclusivamente alle aziende o loro raggruppamenti che:(89)
a) svolgono servizi di trasporto pubblico locale in quanto titolari di contratti e/o concessioni di competenza degli enti locali o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente ai servizi di trasporto pubblico locale;
b) svolgono servizi ferroviari in quanto titolari di contratto di servizio con Regione Lombardia limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri e addetto specificatamente al servizio;
c) gestiscono infrastrutture – reti ferroviarie, metropolitane e tranviarie, impianti a fune, depositi – funzionali allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, limitatamente al contingente del personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri.
Sono esclusi le aziende o loro raggruppamenti relativamente al personale, seppur inquadrato con CCNL autoferrotranvieri:
a) dedicato a servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale;
b) dedicato a servizi di trasporto pubblico non rientranti in affidamenti di competenza degli enti o delle agenzie di bacino o autorità di bacino lacuale, per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico.
13 ter. Per l’anno 2014 le risorse regionali e statali di cui al comma 13 bis, stanziate alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” programma 02 “Trasporto pubblico locale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi, sono assegnate ed erogate con cadenza mensile con atto del dirigente competente. L’assegnazione alle aziende o loro raggruppamenti di cui al comma 13 bisè commisurata al numero medio di addetti per l’anno di riferimento e al parametro medio aziendale, coerentemente con le determinazioni assunte in attuazione delle leggi statali in materia, ed è effettuata sulla base di apposita documentazione presentata:(89)
a) dalle aziende;
b) in caso di raggruppamento di imprese o di società consortili, da ciascuna delle aziende costituenti;
c) dalle aziende che, per i soggetti sopra individuati, erogano servizi di trasporto pubblico in subaffidamento oppure svolgono, in quanto appartenenti al medesimo gruppo, attività di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile o attività di amministrazione, contabilità e controllo.
13 quater. Le risorse riconosciute ai sensi del comma 13 bis, dall’anno 2015 e fino alla piena attuazione dell’articolo 17, sono assegnate ed erogate in quote mensili, per quanto di competenza, alle agenzie di bacino o, sino alla loro costituzione e piena operatività, ai comuni capoluogo ed alle province, quest’ultime destinatarie anche delle quote di competenza dei comuni regolatori non capoluogo, con atto del dirigente competente; le risorse riconosciute alle aziende che erogano servizi regionali di navigazione lacuale sono assegnate alle rispettive autorità di bacino lacuale. Gli enti interessati, ai fini della stabilità economico–finanziaria dei rispettivi affidamenti, provvedono ad erogare le risorse mantenendo la medesima periodicità. Per consentire la quantificazione delle risorse da assegnare annualmente a partire dal 2015 e fino alla piena attuazione dell’articolo 17 , le aziende o loro raggruppamenti di cui al comma 13 bis trasmettono, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge recante ‘Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali’, alla competente direzione generale regionale la certificazione relativa al contingente 2014 del personale inquadrato con CCNL autoferrotranvieri, articolata per ciascuna delle eventuali aziende costituenti e comprensiva dei dati relativi ad aziende che, per i medesimi soggetti, erogano servizi di trasporto pubblico in subaffidamento oppure svolgono, in quanto appartenenti al medesimo gruppo, attività di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile o attività di amministrazione, contabilità e controllo; la certificazione è corredata della specifica del numero dei dipendenti e del parametro retributivo medio attribuibile a ciascun ambito territoriale.(89)
13 quater 1. Sino all’avvio del servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento, e comunque non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio a seguito di aggiudicazione, le risorse di cui al comma 13 quater continuano a essere trasferite a titolo di contributo da Regione Lombardia alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nell’ambito del riparto delle risorse disposto ai sensi dell’articolo 17.(90)
13 quinquies. A partire dall’esercizio 2016, per far fronte alle spese per il trasporto pubblico locale interurbano e garantire adeguati livelli di servizio e occupazionali, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un ammontare di risorse da distribuire secondo i criteri definiti al comma 13 sexies.(91)
13 sexies. Le risorse di cui al comma 13 quinquies sono assegnate alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, laddove costituite e operative ai sensi dell’articolo 60, comma 1 bis, e ripartite tenendo conto della necessità di recuperare le riduzioni di risorse effettuate alle province e alla Città metropolitana di Milano con i provvedimenti di assegnazione delle stesse relativi all’esercizio 2015, a seguito delle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2015”), nonché delle percorrenze risultanti dal sistema di monitoraggio regionale per i servizi rendicontati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano di cui all’articolo 15. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e i vincoli per il riconoscimento delle risorse aggiuntive alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.(91)
13 septies. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e l'equilibrio economico-finanziario del sistema, la Giunta regionale, su motivata richiesta degli enti locali o degli operatori del servizio interessati, può disporre anche misure regolatorie delle tariffe in deroga al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico).(91)
13 septies 1. Con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, gli enti regolatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 del r.r. 4/2014 possono disporre, in deroga al medesimo regolamento regionale e con efficacia non oltre l'entrata in vigore dei Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità (STIBM), disciplinati dalla Parte II del medesimo regolamento regionale, misure regolatorie degli adeguamenti tariffari. Tali misure possono prevedere l’introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei diversi titoli di viaggio, tenuto conto delle differenti categorie di utenti, nonché della mutata frequenza dei loro spostamenti. Gli incrementi tariffari possono essere differenziati in relazione alle singole tipologie di titolo di viaggio e sono, in ogni caso, consentiti sino al doppio della percentuale di adeguamento tariffario stabilita annualmente dagli enti regolatori. Gli stessi incrementi tariffari devono essere stimati in modo tale da determinare comunque un monte introiti complessivo atteso pari a quello risultante dall’applicazione della percentuale di adeguamento definita dagli enti regolatori in conformità all’articolo 26 del r.r. 4/2014.(92)
13 octies. A decorrere dall’esercizio 2018 l’ammontare dei contributi spettanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale per gli affidamenti diretti in concessione, nelle more dell’applicazione dell’articolo 17, comma 4, è pari a quanto riconosciuto nell’anno 2016 o, se più favorevole alle stesse Agenzie, nell’anno 2017, così come individuato dai relativi decreti regionali.(93)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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