Legge Regionale
18 aprile 2012
, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7
Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 22/2006. Apprendistato)
1. L'articolo 20 della l.r. 22/2006è sostituito dal seguente:
'Art. 20
(Apprendistato)
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato ai sensi della disciplina statale.
2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando l'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese finalizzato ad adeguare l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola il riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, di tutte le forme di accordo relative al contratto di apprendistato.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, procede immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo a definire gli standard minimi relativi all'offerta pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
4. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario, compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore.'.
(Apprendistato)
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato ai sensi della disciplina statale.
2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando l'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese finalizzato ad adeguare l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola il riconoscimento, da parte della contrattazione collettiva di secondo livello, di tutte le forme di accordo relative al contratto di apprendistato.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, procede immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo a definire gli standard minimi relativi all'offerta pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
4. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario, compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia