Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 5
(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali)
1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 22/2006è inserito il seguente:
'Art. 23 bis
(Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)
1. La Regione, sentita la commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui all'articolo 7, riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell'ambito del servizio civile regionale, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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