Legge Regionale
18 aprile 2012
, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7
Art. 5
(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali)
1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 22/2006è inserito il seguente:
'Art. 23 bis
(Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)
1. La Regione, sentita la commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui all'articolo 7, riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell'ambito del servizio civile regionale, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.'.
(Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)
1. La Regione, sentita la commissione di cui all'articolo 8 e il Comitato di cui all'articolo 7, riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell'ambito del servizio civile regionale, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia