Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 14
(Inserimento del Titolo VIII quater nella l.r. 31/2008. Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il Titolo VIII ter è inserito il seguente:
'TITOLO VIII quater
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI INCLUSI GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, LE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E LE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI.

Art. 130 octies
(Disciplina delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati)
1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), la Regione disciplina, mediante programmi di azione per le zone vulnerabili ai nitrati e mediante linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati, le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

Art. 130 nonies
(Vigilanza)
1. Fino all'attuazione dell'articolo 23, commi 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge 214/2011, e al fine di assicurare l'efficace espletamento dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d'azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di deroghe, e delle linee guida, l'attività stessa è esercitata, fatto salvo quanto previsto al comma 2, dalle province a cui compete l'accertamento delle violazioni.
2. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al trasporto degli effluenti di allevamento tra imprese agricole o tra imprese agricole e centri di trattamento è esercitata dai comuni a cui competono l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
3. Sono fatte comunque salve le competenze in materia sanitaria e ambientale attribuite dall'ordinamento.
4. L'irrogazione delle sanzioni relative all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 compete alla Regione.

Art. 130 decies
(Sanzioni)
1. L'inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d'azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida comporta l'irrogazione di una sanzione da 200 euro a 2.000 euro.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'inosservanza delle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l'irrogazione di una sanzione da 500 euro a 5.000 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l'irrogazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 10.000.
4. La reiterazione delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia. Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. La Giunta regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui alla presente legge.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del d.lgs. 152/2006, l'irrogazione, nell'arco di un anno, di una o più sanzioni amministrative il cui importo singolo o cumulato è pari o superiore a 4.000 euro comporta l'obbligo di segnalazione alla competente autorità giudiziaria.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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