Legge Regionale
18 aprile 2012
, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7
Art. 22
(Inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(17) sono inseriti i seguenti articoli:
'Art. 6 bis
(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)
1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.
2. In particolare, le linee guida:
3. La struttura regionale competente in materia adotta i provvedimenti attuativi delle linee guida.
4. I criteri e le indicazioni operative relative alla sostenibilità sono disciplinate da separato atto della competente struttura regionale anche ai fini della individuazione degli indicatori necessari a definire il grado di efficacia delle misure delle azioni compensative proposte.
Art. 6 ter
(Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)
1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all'uso di generatori.
2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell'energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale.
Art. 6 quater
(Azioni di riduzione dei rifiuti attuate nelle medie e grandi strutture di vendita)
1. In caso di autorizzazioni relative alla realizzazione o all'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, l'operatore richiedente è tenuto ad adottare le azioni volte alla riduzione dei rifiuti contenute nel Piano d'azione per la Riduzione Rifiuti urbani in Lombardia (PARR).'.
(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)
1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.
2. In particolare, le linee guida:
a) promuovono lo sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;
b) orientano i comportamenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine all'impiego delle risorse messe a disposizione dai privati per la sostenibilità delle strutture e l'annullamento delle esternalità negative;
c) promuovono la realizzazione diffusa di azioni di responsabilità sociale d'impresa da parte degli operatori economici e delle loro associazioni;
3. La struttura regionale competente in materia adotta i provvedimenti attuativi delle linee guida.
4. I criteri e le indicazioni operative relative alla sostenibilità sono disciplinate da separato atto della competente struttura regionale anche ai fini della individuazione degli indicatori necessari a definire il grado di efficacia delle misure delle azioni compensative proposte.
Art. 6 ter
(Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)
1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all'uso di generatori.
2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell'energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale.
Art. 6 quater
(Azioni di riduzione dei rifiuti attuate nelle medie e grandi strutture di vendita)
1. In caso di autorizzazioni relative alla realizzazione o all'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, l'operatore richiedente è tenuto ad adottare le azioni volte alla riduzione dei rifiuti contenute nel Piano d'azione per la Riduzione Rifiuti urbani in Lombardia (PARR).'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia