Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 22
(Inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(17) sono inseriti i seguenti articoli:
'Art. 6 bis
(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)
1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.
2. In particolare, le linee guida:
a) promuovono lo sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;
b) orientano i comportamenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine all'impiego delle risorse messe a disposizione dai privati per la sostenibilità delle strutture e l'annullamento delle esternalità negative;
c) promuovono la realizzazione diffusa di azioni di responsabilità sociale d'impresa da parte degli operatori economici e delle loro associazioni;
d) prevedono forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure individuate.

3. La struttura regionale competente in materia adotta i provvedimenti attuativi delle linee guida.
4. I criteri e le indicazioni operative relative alla sostenibilità sono disciplinate da separato atto della competente struttura regionale anche ai fini della individuazione degli indicatori necessari a definire il grado di efficacia delle misure delle azioni compensative proposte.

Art. 6 ter
(Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)
1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all'uso di generatori.
2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell'energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale.

Art. 6 quater
(Azioni di riduzione dei rifiuti attuate nelle medie e grandi strutture di vendita)
1. In caso di autorizzazioni relative alla realizzazione o all'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, l'operatore richiedente è tenuto ad adottare le azioni volte alla riduzione dei rifiuti contenute nel Piano d'azione per la Riduzione Rifiuti urbani in Lombardia (PARR).'.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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