Legge Regionale
18 aprile 2012
, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7
Art. 26
(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)
1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(21)è aggiunto il seguente:
'Art. 9 bis
(Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.
2. La Regione si attiva attraverso propri atti emanati dalla Giunta regionale affinché vengano agevolate le attività delle Energy Service Companies o Società di Servizio Energia (ESCO).'.
(Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.
2. La Regione si attiva attraverso propri atti emanati dalla Giunta regionale affinché vengano agevolate le attività delle Energy Service Companies o Società di Servizio Energia (ESCO).'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia