Legge Regionale
18 aprile 2012
, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7
Art. 30
(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali)
1. L'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010)(23)è sostituito dal seguente:
"Art. 31
(Competenze regionali in materia di oli minerali)
1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative relative agli impianti di oli minerali previsti dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.
3. Al fine di favorire lo snellimento dell'attività amministrativa, gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono esercitati in via definitiva a seguito di perizia giurata redatta da professionista abilitato, con oneri a carico dei soggetti interessati agli accertamenti sugli interventi di cui al comma 1, attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente.
4. La Regione e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le attività di verifica e controllo su base campionaria, relativamente alle perizie giurate di cui al comma 3 secondo un programma annuale definito di intesa tra Regione e ARPA. Resta salva la facoltà per Regione e Arpa di effettuare controlli straordinari al di fuori del piano annuale.
5. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano agli impianti di lavorazione e stoccaggio per i quali le procedure relative alla verifica di conformità non risultano avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo.
6. Sono fatte salve le competenze in materia di oli minerali delle amministrazioni pubbliche previste dalle leggi vigenti.
7. Il presente articolo non trova applicazione alle infrastrutture e agli insediamenti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).'.
(Competenze regionali in materia di oli minerali)
1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative relative agli impianti di oli minerali previsti dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.
3. Al fine di favorire lo snellimento dell'attività amministrativa, gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono esercitati in via definitiva a seguito di perizia giurata redatta da professionista abilitato, con oneri a carico dei soggetti interessati agli accertamenti sugli interventi di cui al comma 1, attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente.
4. La Regione e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le attività di verifica e controllo su base campionaria, relativamente alle perizie giurate di cui al comma 3 secondo un programma annuale definito di intesa tra Regione e ARPA. Resta salva la facoltà per Regione e Arpa di effettuare controlli straordinari al di fuori del piano annuale.
5. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano agli impianti di lavorazione e stoccaggio per i quali le procedure relative alla verifica di conformità non risultano avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo.
6. Sono fatte salve le competenze in materia di oli minerali delle amministrazioni pubbliche previste dalle leggi vigenti.
7. Il presente articolo non trova applicazione alle infrastrutture e agli insediamenti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia