Legge Regionale
18 aprile 2012
, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7
Art. 42
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono, presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare:(33)
b) il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture presenti nel sottosuolo, così come definite al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 26/2003.
2. Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo:
a) la cartografia georeferenziata delle reti e infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e in conformità ai criteri dettati dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture - ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18), nonché dalle eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis;(34)
3. Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, i titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunali, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. In alternativa a quanto previsto dai precedenti periodi, i titolari e gestori di reti e infrastrutture possono conferire i dati di cui al comma 2 direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa verifica della corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis, a renderli disponibili ai comuni interessati mediante il Catasto regionale infrastrutture e reti, parte integrante del Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2005. I titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo raccolgono e comunicano con cadenza annuale agli uffici comunali o regionali gli aggiornamenti delle informazioni. I dati trasmessi sono trattati solo da personale autorizzato per le finalità istituzionali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i tempi di attuazione del presente comma.(35)
3 bis. Ai fini della mappatura delle reti di sottoservizi, eventuali modifiche delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato 2 (Specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi) del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6“Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)”, sono apportate con atto del direttore generale competente della Giunta regionale, che coordina i contenuti delle specifiche a seguito delle modifiche apportate; l’atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.(36)
4. In caso di mancato o parziale conferimento o aggiornamento dei dati agli uffici comunali o regionali, ai sensi del comma 3, i comuni, accertata la violazione, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter, e ne riscuotono e introitano i proventi.(37)
4 bis. In caso di mancato o parziale conferimento dei dati, il comune applica una sanzione amministrativa in misura da un minimo di 20.000,00 euro a un massimo di 200.000,00 euro. In caso di mancato o parziale aggiornamento dei dati trasmessi, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 100.000,00 euro.(38)
4 ter. Le sanzioni di cui al comma 4 bis sono applicate secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), tenendo conto, in relazione alla gravità della violazione, dei seguenti parametri:(38)
4 quater. Il comune, accertato l’inadempimento di cui al comma 4 tramite verifiche sul catasto regionale infrastrutture e reti e presso i competenti uffici regionali, diffida il soggetto inadempiente al rispetto, nel termine di novanta giorni, delle disposizioni regionali in riferimento ai dati relativi al territorio comunale di competenza. L’inutile decorso del termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 bis.(38)
5. La Regione integra i dati raccolti nei catasti comunali di cui al comma 1, previa verifica della corrispondenza degli stessi alle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis, nel Catasto regionale infrastrutture e reti di cui al c omma 3, parte integrante del Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005.(39)
NOTE:
32. La rubrica è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
34. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19, dall'art. 19, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e dall'art. 19, comma 1, lett. e) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
35. Il comma è stato sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. f) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
36. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, lett. g) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
37. Il comma è stato sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. h) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e successivamente dall'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
39. Il comma è stato sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. i) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia