Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 52 ter
(Interventi per la crescita digitale)(50)
1. La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnico-specialistico per la progettazione e lo sviluppo di interventi di digitalizzazione e per l’attuazione del codice dell’amministrazione digitale, in particolare per la predisposizione di bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture ICT, per la razionalizzazione dei data center, per la gestione del sistema informativo integrato di contabilità, nonché per la gestione e valorizzazione del patrimonio informativo sia in termini di diffusione e riuso dei dati aperti che di esposizione di interfacce applicative per abilitare ecosistemi digitali di cui all’articolo 52 quater.(54)
2. Per realizzare il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, il data center della Regione è a disposizione degli enti locali e di altri soggetti pubblici. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2020”, definisce le modalità di accesso ai servizi infrastrutturali messi a disposizione dalla Regione tramite ARIA S.p.A..(55)
NOTE:
54. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
55. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. g) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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