Legge Regionale
18 aprile 2012
, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7
Art. 52 quater
1. La Giunta regionale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di ecosistemi digitali, definisce linee guida per operatori pubblici e privati.
1 bis. La Giunta regionale promuove l’Ecosistema Digitale E015 come strumento per lo scambio di dati e l’integrazione fra sistemi informativi di soggetti pubblici e privati anche attraverso l’introduzione di oneri e premialità per gli operatori economici che partecipano a bandi regionali per l'erogazione di finanziamenti, qualora ricorrano le condizioni, anche in via alternativa, della condivisione di informazioni con la pubblica amministrazione e dell’accessibilità al pubblico di informazioni di interesse generale. (56)
1 ter. Con delibera di Giunta regionale, previo passaggio nella commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di dettaglio per l’individuazione delle tipologie di bandi per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis.(56)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia