Legge Regionale
18 aprile 2012
, n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7
Art. 60
(Modifica all'articolo 4 ter della l.r. 31/2008. Istituzione del registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA))
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(69)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 4 ter sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 4.
2 ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.
2 quater. Concorrono all'implementazione del RUCA, anche attraverso l'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, l'ARPA, l'Organismo pagatore regionale, i servizi veterinari delle ASL, gli enti locali e i CAA, in funzione delle rispettive competenze. Concorrono, altresì, le associazioni provinciali degli allevatori (APA) e l'Associazione regionale allevatori della Lombardia (ARAL), per quanto attiene ai dati rilevati con contributo pubblico e altre amministrazioni incaricate a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari.
2 quinquies. La Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i soggetti di cui al comma 2 quater, prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al RUCA per verificare se i dati e le informazioni già registrate da altri soggetti abilitati, che di norma mantengono validità per un periodo di centottanta giorni dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato. E' fatta salva l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.
2 sexies. Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.
2 septies. La Regione favorisce l'integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2 quater.
2 opties. La Regione comunica alle imprese, entro quindici giorni dalla data di costituzione del RUCA, le modalità per realizzare i collegamenti informatici.'.
2 ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.
2 quater. Concorrono all'implementazione del RUCA, anche attraverso l'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, l'ARPA, l'Organismo pagatore regionale, i servizi veterinari delle ASL, gli enti locali e i CAA, in funzione delle rispettive competenze. Concorrono, altresì, le associazioni provinciali degli allevatori (APA) e l'Associazione regionale allevatori della Lombardia (ARAL), per quanto attiene ai dati rilevati con contributo pubblico e altre amministrazioni incaricate a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari.
2 quinquies. La Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i soggetti di cui al comma 2 quater, prima della effettuazione di ogni controllo in loco accedono al RUCA per verificare se i dati e le informazioni già registrate da altri soggetti abilitati, che di norma mantengono validità per un periodo di centottanta giorni dalla data di esecuzione del controllo, soddisfano le esigenze del controllo programmato. E' fatta salva l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.
2 sexies. Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.
2 septies. La Regione favorisce l'integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2 quater.
2 opties. La Regione comunica alle imprese, entro quindici giorni dalla data di costituzione del RUCA, le modalità per realizzare i collegamenti informatici.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia