Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 8
(Formazione)
1. La Regione promuove e favorisce:
a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;
b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'articolo 3 per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;
c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti.
2. Gli interventi e le iniziative di formazione di cui al presente articolo possono essere organizzati, previo accordo, con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria.
3. La Regione può sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture di cui all'articolo 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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