Legge Regionale
16 luglio 2012
, n. 12
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 29, suppl. del 16 Luglio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-16;12
Art. 12
(Norme transitorie e di prima applicazione)
1. La Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettivo il passaggio dell'esercizio di funzioni amministrative da Lombardia Informatica s.p.a. all'Agenzia regionale centrale acquisti, definendone la decorrenza. La Giunta regionale compie, altresì, gli atti necessari ad assicurare la costituzione dell'Agenzia regionale centrale acquisti (di seguito denominata Agenzia) e determina il regime transitorio per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge presso Lombardia Informatica s.p.a. e per il subentro della stessa Agenzia nei rapporti giuridici attivi e passivi. Le operazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono realizzate valorizzando gli strumenti diretti a razionalizzare l'esercizio delle funzioni e delle attività regionali attraverso il sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 e senza oneri aggiuntivi.(15)
3. L'Agenzia subentra nella titolarità dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione in essere riferibili all'attività della Centrale regionale acquisti.
[4. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Lombardia Informatica s.p.a. che operano per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 e i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Cestec s.p.a. preposti, alla data del 1° gennaio 2012, allo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 1, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli dell'Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di ARPA Lombardia a seguito di esito positivo della procedura selettiva che è espletata nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013).] (17)
6. La Giunta regionale ovvero gli organi competenti degli enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari ad attuare quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d).
NOTE:
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 24 dicembre 2012, n. 21. La Corte costituzionale con sentenza n. 167/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia