Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
(Sospensione dell’erogazione dell’indennità differita)
1. Qualora uno dei soggetti di cui all’articolo 9 quater, già cessato dal mandato, sia eletto membro del Parlamento nazionale o europeo o consigliere regionale, ovvero nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale o sottosegretario regionale, l’indennità differita in godimento resta sospesa per tutta la durata dell’incarico.
2. L’erogazione dell’indennità differita è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall’incarico.
3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti di cui all’articolo 9 quater sono tenuti a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all’atto della richiesta dell’indennità differita ovvero entro trenta giorni dall’assunzione di uno degli incarichi richiamati dal presente articolo. Gli uffici regionali possono procedere in ogni momento alla verifica d’ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione.
4. L’erogazione della indennità differita è ripristinata dal giorno successivo alla cessazione dell’incarico di cui al presente articolo. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale, l’importo dell’indennità differita già in erogazione è rideterminato considerando ciascun mandato separatamente, rivalutando i rispettivi montanti contributivi di anno in anno fino all’anno precedente la percezione dell’indennità differita.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia