Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

(BURL n. 43, suppl. del 22 Ottobre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-10-21;8

Art. 2
(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)
1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:
a) i comuni, singoli e associati, e le Agenzie di tutela della salute (ATS) e le Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) secondo le rispettive competenze;(1)
b) i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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