Legge Regionale
21 ottobre 2013
, n. 8
Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico
(BURL n. 43, suppl. del 22 Ottobre 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-10-21;8
Art. 2
(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)
1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:
a) i comuni, singoli e associati, e le Agenzie di tutela della salute (ATS) e le Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) secondo le rispettive competenze;(1)
b) i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia