Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

(BURL n. 43, suppl. del 22 Ottobre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-10-21;8

Art. 4
(Competenze della Regione)
1. La Regione:
a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale osservatori e dell'osservatorio regionale sulle dipendenze, di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale di cui alla lettera a);
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze;
d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;
e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
g) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le ATS e ASST secondo le rispettive competenze e gli enti locali(2);
h) sostiene le iniziative delle:
1) associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, ATS e ASST secondo le rispettive competenze e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;(3)
2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
i) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;
j) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;
k) istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ATS e ASST secondo le rispettive competenze, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 1, comma 1, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.(4)
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale 'No Slot', rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
3. La Regione, tramite le ATS, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ATS, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.(5)
4. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.
5. In relazione ai tributi regionali propri di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere disposte maggiorazioni o riduzioni delle relative aliquote o tariffe a seconda che risultino o meno installati gli apparecchi di cui al comma 4.(6)
9. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.
10. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:(9)
a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.
10 bis. La Regione mette a disposizione un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti in merito al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’articolo 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), sull’accesso ai locali e sull’utilizzo delle apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito da parte degli utenti.(10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi