Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

(BURL n. 43, suppl. del 22 Ottobre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-10-21;8

Art. 6
(Competenze delle ASL)
1. Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.
2. I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano:(16)
a) l'attività di accoglienza;
b) la valutazione diagnostica;
c) la presa in carico e cura;
d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;
e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.
3. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).
NOTE:
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 6 maggio 2015, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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