Legge Regionale 26 novembre 2013 , n. 16

Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-26;16

Art. 5
(Disciplina del tirocinio)
1. I tirocini di cui agli articoli 3 e 4 si svolgono presso la sede del Consiglio regionale o in altre strutture dallo stesso utilizzate, individuate nei relativi bandi.
2. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti e ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall'amministrazione consiliare.
3. Al termine del periodo fissato, il tirocinante rassegna al dirigente cui è assegnato una relazione sull'attività svolta.
4. La regolare frequenza del tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 3 e il suo proficuo svolgimento da parte di neolaureati, attestati dal dirigente, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali, cui va riconosciuto un punteggio pari al 50 per cento del punteggio attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno.
5. Il tirocinio non può comunque comportare l'insorgere di un rapporto di lavoro con il Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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