Legge Regionale 26 novembre 2013 , n. 16

Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-26;16

Art. 6
(Attività di ricerca)
1. Il Consiglio regionale promuove borse di studio per attività di ricerca, di durata non superiore a dodici mesi, con il supporto operativo di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione, presso le strutture del Consiglio regionale.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono attivate a seguito di convenzione con Éupolis approvata dall'Ufficio di presidenza, previo parere della commissione consiliare competente, e sono assegnate sulla base dei criteri stabiliti nella convenzione stessa.
3. Per accedere alla borsa di studio di cui al presente articolo, il candidato deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale ovvero il titolo di studio post-laurea, quale master di secondo livello, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca, da non più di trentasei mesi e avere un'età non superiore a trentacinque anni.
4. L'importo annuo lordo della borsa di studio è pari al 75 per cento dello stipendio tabellare lordo del personale regionale appartenente alla categoria D; l'importo della borsa di studio è incrementato del 50 per cento per le attività di ricerca che si svolgono presso la sede della Regione a Bruxelles.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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