Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 20

Legge di stabilità 2014

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;20

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 19 dell'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:
'19 bis. Per i periodi d'imposta aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, la tassa automobilistica regionale non è dovuta per le autovetture ad uso privato aventi caratteristiche tecniche di alimentazione, cilindrata e classe emissiva stabilite nell'ambito del provvedimento della Giunta di cui al comma 19 ter e comunque di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. e per gli autocarri con peso complessivo non superiore a 3.500 chilogrammi, immatricolati per la prima volta, nuovi di fabbrica, nell'anno 2014, di proprietà di soggetti, in regola con i pagamenti della tassa automobilistica dovuti nelle ultime cinque annualità, che abbiano contestualmente provveduto alla regolare rottamazione di analoga tipologia di autoveicolo, di qualunque cilindrata e peso complessivo, appartenente alla classe di inquinamento EURO 0 se alimentato a benzina, oppure EURO 0, 1, 2 o 3 se alimentato a gasolio, di proprietà dei medesimi soggetti.
19 ter. L'agevolazione di cui al comma 19 bis opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge regionale di stabilità 2014, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli, la cilindrata e le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.';
b) dopo il comma 5 dell'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. In relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015, l'importo delle tasse automobilistiche dovute dalle società di leasing è ridotto del 10 per cento, a condizione che i relativi versamenti vengano dalle stesse effettuati con modalità cumulativa, in luogo degli utilizzatori, entro i termini ordinari di scadenza, per i periodi di tassazione con decorrenza compresa nella durata dei rispettivi contratti.
5 ter. In relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e alla condizione di cui al comma 5 bis è ridotto del 10 per cento l'importo delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà di aziende che svolgono attività di noleggio veicoli.
5 quater. L'agevolazione di cui ai commi 5 bis e 5 ter opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.';
c) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 sono abrogati;
d) dopo il comma 6 ter dell'articolo 77 sono aggiunti i seguenti:
'6 quater. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nel corso dell'anno 2013 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, sono esentate dal pagamento dell'IRAP. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 le stesse imprese sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 ridotta di un punto percentuale.
6 quinquies. L'agevolazione di cui al comma 6 quater opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.';
e) dopo il comma 2 bis dell'articolo 95 è inserito il seguente:
'2 ter. La notifica del questionario informativo di cui al comma 1 e degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).';
f) il comma 1 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
'1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di 30,00 euro.';
g) al comma 6 dell'articolo 96, la cifra '15,00 euro' è sostituita dalla seguente: '30,00 euro'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati rispettivamente per la lettera a) in euro 12.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2014/2016 e per le lettere c) e d) in euro 884.000,00 per il 2014 e in euro 221.000,00 per ciascun anno del biennio 2015/2016, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalla manovra finanziaria regionale 2014/2016.
3. Ai minori introiti quantificati complessivamente in euro 1.800.000,00 per il biennio 2015/2016, conseguenti all'applicazione dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, come introdotti dal comma 1, lett. b), si fa fronte con l'aumento di gettito stimato rispettivamente in euro 600.000,00 nel 2015 e in euro 1.200.000,00 nel 2016 derivante dall'incremento del numero delle immatricolazioni, nonché con le risorse rese disponibili dalla conseguente riduzione dei costi di gestione del contenzioso a carico di Regione per il recupero dei crediti.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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