Legge Regionale
24 dicembre 2013
, n. 21
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà
(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione promuove iniziative per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori, favorisce accordi sindacali tra i lavoratori e le imprese per evitare l'interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, anche in relazione alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e la competitività dell'impresa.
2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e agli accordi collettivi aziendali di solidarietà di cui all'articolo 31 del d.lgs. 148/2015 finanziati dai fondi del Titolo II del medesimo decreto legislativo, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalitàè perseguita attraverso le misure di politica attiva e di innovazione del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).(1)
2 bis. Il coinvolgimento dei lavoratori alle misure di cui al comma 2 costituisce attivazione di una politica attiva del lavoro di cui alla l.r. 22/2006.(2)
3. La Regione per le finalità di cui al comma 1, sentiti i soggetti interessati, verifica la possibilità di ricorrere a forme di cofinanziamento e definisce con le parti sociali, nell'ambito degli accordi regionali sugli ammortizzatori sociali, ulteriori soluzioni con specifiche risorse aggiuntive, destinate a favorire l'estensione dei contratti di solidarietà, anche avvalendosi del cofinanziamento del Fondo sociale europeo.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia