Legge Regionale
24 dicembre 2013
, n. 21
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà
(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21
Art. 2
(Strumenti e modalità di intervento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione sostiene: (3)
a) le imprese mediante interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà o per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006;(4)
b) i lavoratori mediante servizi e indennità di partecipazione alla politica attiva del lavoro, ai sensi della l.r. 22/2006, per la riqualificazione professionale.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, attiva, oltre agli stanziamenti di cui all'articolo 6, ulteriori strumenti e misure a favore dello sviluppo dell'occupazione e al supporto di progetti presentati da parti sociali e istituzioni, nell'ambito delle risorse nazionali o comunitarie disponibili per tali finalità.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento degli enti locali, del sistema camerale, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei loro enti bilaterali per la formazione continua e il sostegno al reddito.
NOTE:
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
5. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. c), numero 1) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia