Legge Regionale
24 dicembre 2013
, n. 21
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà
(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21
Art. 3
(Destinatari)
1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della normativa statale:(6)
a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e dell'articolo 31 del d.lgs. 148/2015;(7)
NOTE:
7. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia