Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 21

Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21

Art. 3
(Destinatari)
1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della normativa statale:(6)
a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e dell'articolo 31 del d.lgs. 148/2015;(7)
b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui alla lettera a).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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