Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 21

Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21

Art. 4
(Erogazione del sostegno)
1. Il sostegno regionale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, per la singola impresa non può superare la somma di 200.000,00 euro annui, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di incentivi alle imprese e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.(8)
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali, sono definite:(9)
a) la ripartizione delle risorse per ciascun strumento di solidarietà di cui all'articolo 2;
b) la ripartizione delle risorse per le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, comprese le relative intensità di aiuto;
c) (10)
2 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2 si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).(11)
NOTE:
10. .La lettera è stata abrogata dall’art. 10, comma 4, lett. c), numero 2) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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