Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 21

Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21

Art. 5(13)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per sostenere i livelli occupazionali e le competenze professionali delle imprese lombarde, sia incentivando la stipula di contratti di solidarietà sia applicando misure regionali ulteriori.
2. A questo fine, la Giunta regionale trasmette una relazione annuale al Consiglio che, per ciascun territorio provinciale, documenta e descrive:
a) l'andamento dei contratti di solidarietà stipulati distinti per tipologia, il numero di quelli ammessi al contributo regionale, la durata e la riduzione oraria che prevedono, le risorse regionali erogate per tipo di contratto e azienda, i posti di lavoro salvaguardati o incrementati;
b) gli accordi sindacali e gli strumenti regionali attivati secondo quanto previsto all'articolo 2, indicandone modalità applicative e risorse dedicate;
c) il contributo di enti esterni alla Regione in termini di cofinanziamento; le azioni di partenariato intraprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4;
d) i beneficiari raggiunti dalle misure regionali, distinguendo i lavoratori per genere, età e professione e le imprese per settore produttivo e forma giuridica;
e) le modalità adottate per pubblicizzare gli interventi regionali e facilitare l'accesso ai contributi, la tempistica di erogazione degli aiuti, le criticità riscontrate nel processo attuativo e quelle segnalate dalle parti sociali interessate dalle misure regionali.
3. La Giunta regionale, al fine di predisporre la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio, si avvale del coinvolgimento della Commissione per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'articolo 8 della l. r. 22/2006. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
13. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. q) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi