Legge Regionale
24 dicembre 2013
, n. 21
Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà
(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;21
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Per gli interventi destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) per il 2014 è autorizzata la spesa massima di 2.000.000,00 euro cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentita la commissione competente, la Giunta determina la parte di risorse da destinare.
3. A decorrere dal 2015, le spese derivanti dalla presente legge, nel limite massimo di cui al comma 1, sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse a bilancio.
NOTE:
15. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. c), numero 3) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia