Legge Regionale 24 dicembre 2013 , n. 23

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente

(BURL n. 52, suppl. del 28 Dicembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-12-24;23

Art. 1
(Norme per l’adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” nell’ambito della sperimentazione di cui all’art. 36 dello stesso decreto – Applicazione del d.p.c.m. 28 dicembre 2011)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2014 Regione Lombardia si adegua al nuovo principio della programmazione e alla versione aggiornata dei principi contabili applicati, degli schemi di bilancio e del piano dei conti integrato, in coerenza con la disciplina prevista nello schema di decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), predisposto per l'entrata a regime della riforma contabile.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.l. 102/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 il fondo svalutazione crediti, istituito dall'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è sostituito con il fondo crediti di dubbia esigibilità.
3. In applicazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato 12, paragrafo 9.2, lettere e), f) e h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), al bilancio di previsione finanziario annuale e triennale, in aggiunta agli allegati di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico) sono allegati i seguenti:
a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
c) la nota integrativa (in sostituzione della nota preliminare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
4. In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 2, paragrafo 5.2, lettera h), del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, alla missione 20 (Fondi e accantonamenti) - programma 03 (Altri fondi) del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016 sono istituiti il 'Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente' e il 'Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale' per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento a una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.
5. Per la costituzione dei fondi di cui al comma 4 sono stanziati rispettivamente per ciascun anno del triennio 2014/2016 euro 5.000.000,00 per il fondo parte corrente ed euro 13.200.000,00 per il fondo parte capitale. Sui fondi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Le relative risorse sono reiscrivibili ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 34/1978. Eventuali somme prelevate e non impegnate possono a loro volta essere riversate, con le stesse modalità, sul fondo stesso.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011, le disposizioni di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e relativi aggiornamenti si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla l.r. 34/1978, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al medesimo d.p.c.m..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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