Legge Regionale
19 febbraio 2014
, n. 11
Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)
(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11
Art. 3 ter
1. Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all’esito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia