Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)

(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11

Art. 3 quater
(Semplificazione degli strumenti finanziari)(17)
1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all’albo delle banche di cui all’articolo 13 del D.lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell’elenco di cui all’articolo 112 del citato decreto legislativo, nonché, per le agevolazioni regionali diverse dalla garanzia, gli investitori istituzionali costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione).(18)
2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all’esito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.
NOTE:
1. Vedi sentenza n. 260/2014 con la quale la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), e 7. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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