Legge Regionale
19 febbraio 2014
, n. 11
Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività(1)
(BURL n. 8, suppl. del 20 Febbraio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-02-19;11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio lombardo. A tal fine, la Giunta regionale, previa informativa al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie, distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità riscontrate nell'attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità valutative applicate;
d) l'evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia