Legge Regionale 3 aprile 2014 , n. 14

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE

(BURL n. 14, suppl. del 04 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-04-03;14

Art. 5
(Individuazione dell'Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali. Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania')
1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), la Regione è l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo.
2. La Giunta regionale individua, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisce le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012.
3. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell'articolo 20 è abrogato;
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è soppressa.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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