Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale
(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19
Art. 5
(Arrotondamenti degli importi dovuti dalla Regione)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge gli importi da corrispondere da parte della Regione, ove rientrino nella completa disponibilità della Regione stessa, sono progressivamente determinati apportando il seguente arrotondamento:
a) all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49;
b) all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia