Legge Regionale 8 luglio 2014 , n. 19

Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19

Art. 21
(Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002) per l'attuazione della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (2001/331/CE), i piani delle ispezioni e dei controlli definiti dagli enti competenti alle attività di controllo e vigilanza ambientale tengono conto dei seguenti elementi informativi nel rispetto delle misure di semplificazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché in coerenza con l'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con l'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività):
a) informazioni pertinenti disponibili per siti specifici o impianti oggetto dell'attività di controllo, quali relazioni redatte per le autorità dai gestori degli impianti controllati;
b) informazioni contenute in audit e report ambientali, in particolare quelle prodotte dagli impianti controllati gestiti da organizzazioni registrate in conformità con il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
c) risultati di precedenti ispezioni;
d) segnalazioni e reclami ricevuti;
e) relazioni sul controllo della qualità ambientale.
2. I piani delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 1 stabiliscono che gli impianti soggetti a controllo, ai quali si applica un sistema di gestione ambientale di un'organizzazione registrata ai sensi del Regolamento 25 novembre 2009, n. 1221/2009 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), siano, a parità di rischio e rilevanza ambientale, assoggettati ad una frequenza di controllo inferiore rispetto agli impianti non ricadenti nell'ambito d'applicazione del Regolamento 2009/1221/CE, secondo modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 4.
3. Al fine di raccogliere informazioni aggiornate sullo stato di conformità degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento 2009/1221/CE, gli enti competenti possono richiedere l'invio, da parte delle organizzazioni registrate ai sensi del citato Regolamento, della dichiarazione ambientale redatta in conformità con i requisiti dell'Allegato IV, nonché di altra documentazione del sistema di gestione ambientale redatta in conformità con i requisiti dell'Allegato II, punto A.4.4, del Regolamento. L'invio di tale documentazione può ritenersi sostitutivo dei controlli effettuati attraverso ispezioni sul campo, in base a modalità e criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi, linee guida per l'applicazione coordinata ed omogenea delle disposizioni del presente articolo, tenuto conto anche dell'esigenza di non comportare ingiustificati aggravi procedimentali ai sensi dell'articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
5. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle linee guida, gli enti preposti ai controlli verificano le proprie procedure ai fini di cui al comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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