Legge Regionale 8 luglio 2014 , n. 19

Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19

Art. 22
(Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59“Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. Modifica dell’articolo 32 della l.r. 24/2006)
1. La Giunta regionale adotta linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
2. Al fine di dare attuazione al d.p.r. 59/2013, con regolamento regionale:
a) sono definiti i criteri per la previsione di oneri istruttori ai sensi dell'articolo 8 dello stesso d.p.r.;
b) possono essere individuati atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale da comprendere nell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del d.p.r. di cui alla lettera a).
3. All'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione unica ambientale si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili alla Missione 01 'Servizi Istituzionali, generali e di gestione' -programma 08 'Statistica e sistemi informativi' dell'esercizio finanziario del bilancio 2014 e successivi.
4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(11), dopo le parole: 'nel settore produttivo' sono aggiunte le seguenti: 'e per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in materia di autorizzazione integrata ambientale'.
5. La Giunta regionale raccoglie e pubblica la documentazione delle procedure di autorizzazione unica ambientale in essere, nonché quelle già concluse, che insistono su tutto il territorio lombardo.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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