Legge Regionale
8 luglio 2014
, n. 19
Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale
(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19
Art. 28
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 44/1980)
1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali)(12), è sostituito dal seguente:
'Le somme di cui al primo, al secondo e al quinto comma e quelle di cui all'articolo 9 sono destinate al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali. Le somme derivanti dall'introito dei canoni di cui al quinto comma sono destinate, altresì, al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale nei comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell'attività produttiva.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia