Legge Regionale 8 luglio 2014 , n. 19

Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19

Art. 28
1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali)(12), è sostituito dal seguente:
'Le somme di cui al primo, al secondo e al quinto comma e quelle di cui all'articolo 9 sono destinate al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali. Le somme derivanti dall'introito dei canoni di cui al quinto comma sono destinate, altresì, al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale nei comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell'attività produttiva.'.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle somme introitate a partire dal 1° gennaio 2015.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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