Legge Regionale
5 agosto 2014
, n. 24
Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24
Art. 12
(Ottimizzazione della gestione di cassa degli enti sanitari di cui alle lettere da a) a d) della Sezione II dell'Allegato A1 della l.r. 30/2006)
1. Al fine di ottimizzare la programmazione e la gestione integrata della liquidità regionale e delle disponibilità liquide del servizio sanitario regionale, gli enti sanitari di cui alle lettere da a) a d) della Sezione II dell'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) possono attivare anticipazioni di tesoreria per fronteggiare i fabbisogni di cassa anche temporanei solo a seguito di autorizzazione da parte della Regione Lombardia.
2. Per la finalità di cui al comma 1, in conformità all'articolo 19, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), la Regione provvede a destinare parte della liquidità regionale per far fronte ai fabbisogni di cassa degli enti sanitari regionali. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e le condizioni per la concessione dell'anticipazione di liquidità e del finanziamento straordinario di cui ai commi 3 e 5, nonché le modalità del successivo rimborso.
3. Per sopperire ai fabbisogni ordinari di cassa degli enti sanitari determinati entro i limiti di legge per le anticipazioni di tesoreria, la Regione concede un'anticipazione di liquidità, senza l'applicazione di interessi, con restituzione obbligatoria entro il termine dell'esercizio. Nel caso in cui gli enti sanitari non restituiscano le somme entro il termine dell'esercizio, la Regione provvede al recupero tramite corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali spettanti agli stessi enti sanitari.
4. Per far fronte a quanto disposto dal comma 3, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti modifiche:
5. Per sopperire ai fabbisogni di cassa che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 3, la Regione concede un finanziamento straordinario, senza l'applicazione di interessi, a valere sulle risorse del servizio sanitario regionale nei limiti dello 0,5 per cento del finanziamento sanitario corrente indistinto per ciascun esercizio, ove ricorrano le condizioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. Le somme erogate sono rimborsate a quote annuali costanti sulla base di un apposito piano finanziario pluriennale previsto dalla delibera di concessione del finanziamento. Nel caso in cui gli enti sanitari non restituiscano le somme entro i termini determinati nel piano finanziario, la Regione provvede al recupero della quota annuale tramite corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali spettanti agli stessi enti sanitari.
6. Entro sei mesi dalla concessione del finanziamento straordinario l'ente sanitario ricevente definisce la situazione creditoria e debitoria tra l'ente stesso e la Regione, anche in attuazione dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011. In caso di mancata definizione della situazione creditoria e debitoria entro il termine previsto, la Regione provvede al recupero del finanziamento tramite corrispondente riduzione dei trasferimenti regionali spettanti all'ente sanitario stesso.
7. Per far fronte a quanto disposto dal comma 5, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti modifiche:
8. La Regione impegna ed accerta nel corso dell'esercizio l'importo dei finanziamenti straordinari concessi agli enti sanitari ed i relativi rimborsi in conformità dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011. Contestualmente è accantonata e resa indisponibile una quota delle risorse del servizio sanitario regionale corrispondente all'ammontare dei finanziamenti straordinari concessi. Il rimborso delle quote annuali effettuate sulla base del piano finanziario consente lo svincolo delle somme accantonate da reimpiegare nell'ambito del servizio sanitario regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia