Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24

Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-08-05;24

Art. 21
(Disposizioni non finanziarie)
1. All'articolo 2 comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera f octies) è aggiunta la seguente:
'f nonies) il Fondo per l'edilizia scolastica istituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).'.
2. L'articolo 69 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(22)è sostituito dal seguente:
'Art. 69
(Agenti contabili)
1. Sono agenti contabili le persone giuridiche o fisiche che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l'ente, sono preposte allo svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle norme di contabilità dell'ente, sulla base dei principi generali della materia. L'utilizzo di carte di credito o di debito in sostituzione di anticipazione di denaro contante per eseguire spese in occasione di missioni autorizzate non configura la qualifica di agente contabile.
2. I funzionari delegati sono agenti contabili, funzionari e/o dirigenti, dipendenti dell'amministrazione regionale, delegati ad esercitare attività di riscossione o pagamento di somme per conto della Regione, secondo modalità disciplinate dal regolamento di contabilita' e dai provvedimenti attuativi.
3. L'erogazione delle spese può essere effettuata attraverso i funzionari delegati, sia centrali sia decentrati, attraverso accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilita' .
4. Entro il termine del 31 marzo gli agenti contabili provvedono alla resa del conto della propria gestione, relativa all'esercizio finanziario precedente, alla struttura competente della Regione.
5. Entro il termine di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale approva i conti resi dagli agenti contabili regionali, a seguito dell'attività di controllo amministrativo effettuato dalla competente struttura, che li trasmette alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione degli stessi.'.
3. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'g) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti lombardi, attraverso l'istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;';
b) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.';
c) il comma 1 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'1. In attuazione dell'articolo 9 della l. 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. L'avvio dell'attivitàè contestuale alla comunicazione unica regionale, alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP, a seguito della piena attuazione del principio dell'interoperatività, comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale.';
d) il comma 2 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della stessa, effettuano i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa, almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.';
e) il comma 4 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'4. L'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previa comunicazione al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all'esercizio dell'attività di impresa salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990. In sede di controllo le autorità amministrative competenti, qualora rilevino delle difformità, invitano il titolare dell'impresa a regolarizzare la sua posizione entro un congruo termine, comunque non inferiore a centottanta giorni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.';
f) il comma 5 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'5. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della l. 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).';
g) il comma 13 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990, ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).';
h) alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ad eccezione dei casi di cui al comma 7.';
i) al comma 7 dell'articolo 7, dopo le parole: '(Norme in materia ambientale)' sono aggiunte le seguenti: 'ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o ad autorizzazione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), oppure ad alcuno dei casi individuati dall'articolo 20, comma 4, della l. 241/1990'.
4. Non è soggetto all'obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune che si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere confinante unicamente con comuni non tenuti all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata e non intenzionati ad associarsi con il comune in obbligo;
b) avere superato la soglia demografica prevista per l'obbligo di gestione associata ai sensi del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto.
5. La mancata volontà di associarsi con il comune in obbligo ai sensi del comma 4, lettera a), deve essere adeguatamente motivata e documentata dal comune interessato alla deroga.
6. Il comune interessato presenta richiesta motivata di deroga alla Giunta regionale, che delibera previa verifica della documentazione allegata alla richiesta.
7. I comuni che conseguono la deroga alla obbligatorietà della gestione associata di cui al comma 4 definiscono autonomamente le modalità ed il numero di funzioni che intendono associare. Tali comuni, nel definire le scelte associative, concorrono al contenimento della spesa pubblica di cui al d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 secondo il limite minimo di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 settembre 2013 (Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni).
8. Alle deroghe ai limiti demografici minimi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012), si applica quanto previsto dall'articolo 10 della medesima legge.
9. All'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 bis:
1) dopo le parole 'All'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a., sono attribuite le funzioni di' sono inserite le seguenti: 'soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché di';
2) le parole 'per l'acquisizione di beni e servizi' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'acquisizione di beni, servizi e lavori';
b) dopo il comma 3 bis sono inseriti i seguenti:
'3 ter. ARCA s.p.a. e gli enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 costituiscono un sistema integrato che opera a supporto della Giunta regionale al fine di razionalizzare la spesa pubblica. ARCA s.p.a. coordina la pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui al citato allegato A1, avvalendosi del Tavolo Tecnico degli appalti cui partecipano gli enti medesimi. Il Tavolo Tecnico degli appalti è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne disciplina le forme di partecipazione e le modalità di funzionamento, inclusi gli strumenti di delega allo svolgimento delle procedure aggregate nel rispetto del ruolo di soggetto aggregatore di ARCA s.p.a..

3 quater. Le funzioni attribuite ad ARCA ai sensi del comma 3 ter sono esercitate a decorrere dall'istituzione del Tavolo Tecnico degli appalti.';
c) all'alinea del comma 4 le parole 'programmazione regionale degli acquisti' sono sostituite dalle seguenti: 'programmazione integrata di cui al comma 3 ter';
d) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
'b) aggiudicare appalti pubblici di lavori, forniture e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3;';
e) alla lettera c ter) del comma 4 le parole 'beni e servizi' sono sostituite dalle seguenti: 'beni, servizi e lavori'.
10. Il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014)(25)è così sostituito:
'18. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia al fine della concessione, da parte della Banca Europea per gli Investimenti, della linea di credito a Finlombarda s.p.a. destinata al finanziamento di soggetti di diritto privato o pubblico, piccole e medie imprese, nonché imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3.000, definite in base agli standard Banca Europea per gli Investimenti come Mid cap, anche per interventi di efficienza energetica e realizzazione di infrastrutture relative all'evento Expo 2015.'.
11. Alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 16 (Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria - Integrazione della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità' e modifica della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011')(26)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole 'dagli articoli 6 e 9 del d.l. 78/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del d.l. 78/2010'.
12. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia)(27) le parole '31 dicembre 2014' sono sostituite con le seguenti: '31 dicembre 2016'.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 24 dicembre 2013, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 2014, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 13 marzo 2012, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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