Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 25

Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;25

Art. 5
(Norme finali e transitorie)
1. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e per gli esercizi successivi.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge non trova più applicazione quanto previsto dagli articoli 7, comma 2 e 10, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1995. Non trova altresì applicazione l'articolo 10 della l.r. 12/1983.
3. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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