Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 19
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente, derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), quantificate in euro 3.275.370,68 a valere sull'esercizio 2014, euro 3.290.000,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 450.000,00 a valere sull'esercizio 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
2. Alle spese di natura corrente, derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), quantificate in euro 185.486,18 a valere sull'esercizio 2014 ed euro 102.546,94 a valere sull'esercizio 2015, si provvede con le risorse disponibili alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' e programma 02 'Giovani', Titolo 1 'Spese correnti', del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
3. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f), j), k), quantificate in euro 4.108.862,00 a valere sull'esercizio 2014, euro 8.926.583,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 1.175.000,00 a valere sull'esercizio 2016, si provvede con le risorse complessivamente disponibili alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
4. Per la realizzazione della dote sport di cui all'articolo 5è autorizzata per il 2014 la spesa di euro 1.000.000,00.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte mediante riduzione di euro 1.000.000,00 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
6. Per gli interventi di promozione delle eccellenze regionali di cui all'articolo 6, quantificate in euro 100.000,00 a valere sull'esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
7. Alle spese previste agli articoli 10 e 11, quantificate in euro 293.000,00 a valere sull'esercizio 2014, euro 303.000,00 a valere sull'esercizio 2015 ed euro 250.000,00 a valere sull'esercizio 2016, relative a corsi di formazione, ivi compresi i compensi e i rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici dei corsi e il sostegno ai collegi regionali lombardi dei maestri di sci e delle guide alpine, per l'attività di collaborazione all'organizzazione dei corsi finalizzati alla promozione e diffusione dell'attività di montagna, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
8. Alla copertura degli oneri discendenti dalla stipula delle polizze assicurative di cui all'articolo 11 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 11 'Altri servizi generali', Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
9. Gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, lettera d), confluiscono al Titolo 3 'Entrate extra-tributarie' - tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti', iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio 2014 e successivi.
10. Per gli esercizi successivi al 2014:
a) le spese correnti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), o) e agli articoli 5 e 6 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari;
b) le spese correnti di cui agli articoli 10 e 11 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione);
c) le spese in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f), j), k) sono determinate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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