Legge Regionale
28 novembre 2014
, n. 31
Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato
(BURL n. 49, suppl. del 01 Dicembre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-11-28;31
Art. 5
(Norma transitoria)
1. La Regione integra il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b bis), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera p), della presente legge, entro il 31 dicembre 2017.(12)
2. Le province e la Città metropolitana di Milano adeguano i rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell’articolo 19 della l.r. 12/2005 entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR di cui al comma 1.(13)
3. Successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento dei PTCP e del Piano Territoriale Metropolitano, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni, in occasione della prima scadenza del documento di piano, adeguano i PGT alle disposizioni della presente legge.(14)
4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data. La relazione del documento di piano, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. A seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell’integrazione del PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3. Le province e la Città metropolitana di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR. (15)
5. I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 alla loro successiva scadenza; tale procedura si applica anche ai comuni sottoposti alla procedura di commissariamento di cui all'articolo 25 bis della l.r. 12/2005. La validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi entro la scadenza del proprio documento di piano, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4. Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione dell'integrazione del PTR di cui al comma 1, la validità dei documenti di piano dei PGT comunali nel frattempo scaduti può essere prorogata, con deliberazione motivata del consiglio comunale, di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4. In caso di annullamento integrale del PGT da parte dell'autorità giudiziaria, in deroga alle disposizioni regionali e per un massimo di trenta mesi dalla data del provvedimento giudiziario, previa deliberazione motivata del consiglio comunale, acquista efficacia l'ultimo strumento urbanistico previgente con l'esclusione degli ambiti ivi assoggettati a pianificazione attuativa; fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni possono apportare varianti unicamente per la realizzazione di opere pubbliche per il mezzo di atti di programmazione negoziata.(16)
5.1. La durata della proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali, già disposta ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 5, è estesa di ulteriori dodici mesi successivi all’efficacia dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati. Laddove, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022”, sussistano ancora le condizioni per deliberare la proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali di cui al secondo periodo del comma 5, tale proroga può essere disposta, con deliberazione motivata del consiglio comunale interessato, con durata pari a ventiquattro mesi successivi all’efficacia dell'adeguamento della pianificazione prescritto al comma 2. Nei casi di proroga di validità dei documenti di piano dei PGT di cui al presente comma restano ferme, per i comuni interessati, l’applicazione di quanto previsto al comma 3 e la possibilità di procedere ai sensi del quinto periodo del comma 4.(17)
5.2. Ove l’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022, la proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali territorialmente interessati, disposta con deliberazione motivata dai relativi consigli comunali ai sensi del:
è estesa di ulteriori ventisette mesi; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati.(18)
5 bis. Il termine biennale di cui all’articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005è differito fino a ventiquattro mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2. Analogo differimento è disposto per il comune di Gravedona ed Uniti. Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori ventisette mesi nei casi in cui l’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022. (19)
6. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data. Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia già pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e approvazione definitiva in conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005. La relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005è tassativamente stipulata entro diciotto mesi dall'intervenuta esecutività della delibera comunale di approvazione definitiva.(20)
7. In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato può chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente struttura regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al comune di adempiere entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'intimazione. Nel caso di ulteriore inerzia del comune, comunque comprovata, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta nel termine dei sette giorni successivi alla scadenza della diffida. Il commissario ad acta così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento secondo necessità. A far tempo dalla nomina del commissario ad acta, il comune non può più provvedere sull'istanza.
8. Per i piani attuativi tempestivamente attivati ai sensi del comma 6, il comune può prevedere che la relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 consenta la dilazione di pagamento degli importi dovuti, ai sensi del comma 1, lettera a), del predetto articolo e a titolo di monetizzazione di cessioni di aree, fino ad un massimo di sei rate semestrali, ciascuna di pari importo, da corrispondersi a far tempo dal diciottesimo mese successivo alla stipula della convenzione stessa.
9. Con riguardo ai piani attuativi relativi alle aree disciplinate dal documento di piano, per i quali non sia tempestivamente presentata l’istanza di cui al comma 6, i comuni nell’ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere la possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano o, nel caso in cui intendano promuovere varianti al documento di piano, disporne le opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della l.r. 12/2005.(21)
NOTE:
15. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 16 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 26 novembre 2019, n. 18e dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 26 maggio 2017, n. 16 e successivamente modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a), della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 e dall'art. 26, comma 1, lett. b), della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
18. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2024, n. 4.
19. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14e dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 2, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4e dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2024, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia